Banca dati Memento, Editore Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, di Valerio Villoresi
La clausola penale del contratto di locazione ha lo scopo di sostenere l’esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni principali assunte con il contratto cui accede. In questo senso non ha una causa propria e distinta, ma “servente” rispetto a quella del contratto nel quale è contenuta. La tassazione, ai fini del registro, deve essere unica (CGT 1° Milano 19 settembre 2022 n. 1257).
Caso
In data 12 settembre 2018 un contribuente persona fisica registra un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo della durata di sette mesi, con decorrenza dal 13 agosto 2018 e termine 28 febbraio 2019 usufruendo del regime della “cedolare secca”. Nonostante l’esenzione dal tributo prevista dalla legge l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano ha notificato un avviso di liquidazione per l’imposta di registro con relative sanzioni e interessi sulla clausola che disciplinava il versamento di un deposito cauzionale a garanzia del locatore. La motivazione dell’atto impositivo era la seguente: “Presenza clausola penale: nel contratto di locazione sono state inserite una o più clausole penali volontarie aventi autonomia funzionale e negoziale rispetto all’accordo di locazione stesso. Tali clausole ex art. 21 c. 1 DPR 131/1986 sono soggette ad autonoma tassazione nella misura fissa di euro 200,00. In caso di pagamento della penale resta a carico delle parti contraenti l’obbligo di comunicare, entro 20 giorni, all’ufficio presso cui è stato registrato l’atto, l’eventuale esplicazione degli effetti della clausola stessa (artt. 19 e 27 DPR 131/1986)”.