Banca dati Memento, Editore Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, di Valerio Villoresi
Una recente sentenza di merito si inserisce nel filone di contenzioso riguardante problematiche di grande interesse per i contribuenti, perché riguardano l’impugnazione dell’estratto di ruolo la cui ammissibilità è stata fortemente limitata nel 2021 con effetto anche per i procedimenti in corso (CGT 2° 18 settembre 2023 Lombardia n. 2857).
Massima
L’art. 3 bis DL 146/2021, convertito in L. 215/21, ha inibito l’autonoma, diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo, atto interno dell’amministrazione finanziaria, in assenza di un interesse concreto alla tutela immediata rispetto al ruolo ed alle cartelle non notificate o invalidamente notificate. Interesse riconoscibile solo in quei casi nei quali dalla stessa iscrizione possa derivare un pregiudizio al ricorrente. La nuova disposizione di legge è applicabile anche ai giudizi incardinati prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione di legge.
II Caso
In data 26.10.2020 un Contribuente in proprio e quale legale rappresentante di una società di persone richiedeva all’Agenzia delle Entrate-Riscossione copia degli estratti di ruolo. Veniva quindi a conoscenza di ventidue iscrizioni a ruolo (comprensive di imposte, interessi e sanzioni) pari ad oltre € 350.000 in capo alla persona fisica e di tredici iscrizioni a ruolo di ammontare pari ad € 394.294,50 in capo alla società di cui ricopriva la carica di socio accomandatario.
Il contribuente, in proprio e quale legale rappresentante della società, impugnava i due estratti di ruolo avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Sosteneva che l’estratto di ruolo fosse il primo atto della conoscenza delle pretese dell’ente impositore causa la omessa notificazione di tutti gli atti prodromici e quindi poteva essere impugnato per inesistenza e/o la nullità degli avvisi e delle cartelle esattoriali mai comunicate e/o notificate. Eccepiva anche l’intervenuta decadenza dell’amministrazione al diritto al recupero delle somme dovute, l’intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi iscritti a ruolo e la prescrizione degli interessi e delle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenze n. 3059 depositata il 9/07/2021 e n. 3310 depositata il 27/07/2021 dichiarava i ricorsi inammissibili perché: “nel nostro ordinamento tributario non è possibile una azione di accertamento negativo in considerazione che nessun atto è stato notificato dall’Agente della Riscossione avendo il contribuente impugnato l’estratto di ruolo spontaneamente procurato dallo stesso”. Contro le due sentenze il contribuente, in proprio e quale legale rappresentante della società, ricorreva in appello adducendo che dai documenti depositati dall’Agente della Riscossione (contrariamente a quanto sancito) emergeva l’inesistenza delle notifiche perché effettuate con modalità irrituali. Nel corso del procedimento di secondo grado la società in accomandata è stata posta in liquidazione e cancellata dal Registro Imprese. Ciò ha permesso al socio accomandatario di riassumere il giudizio personalmente e di richiedere la riunificazione delle due controversie (connesse tra di loro) al fine di proporre Istanza di Conciliazione Giudiziale ex art. 48 bis D.Lgs. 546/92. La predetta istanza di conciliazione non è stata però accolta dall’Ufficio e la Corte di Giustizia di II° grado della Lombardia con la sentenza in epigrafe ha rigettato gli appelli del contribuente.