Banca dati Memento, Editore Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, di Valerio Villoresi
La Legge di bilancio 2023 (art. 1 c. da 115 a 119 L. 197/2022) ha previsto l’istituzione di un contributo di solidarietà temporaneo, a carico dei soggetti che nel territorio dello Stato, producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Dopo il riassunto del quadro della disciplina, si analizzano anche le motivazioni che stanno portando alcune società a formulare istanza di rimborso.
Premessa
Una Società contribuente che esercita attività di commercio all’ingrosso di <<coke di petrolio>> a cui è associato il generico codice ATECO 46.71.00, nel periodo d’imposta 1/01/2022 – 31/12/2022 ha effettuato ACQUISTI di beni e servizi per oltre € 420.000.000 dei quali € 350.000.000 extra UE (fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell’art.7-bis DPR 633/72). Nel medesimo esercizio ha effettuato VENDITE di beni e servizi per oltre € 410.000.000 dei quali €345.000.000 extra UE (fuori campo di applicazione IVA). La Società pur ritenendo illegittimo il “contributo di solidarietà temporaneo” calcolato anche sugli utili realizzati extra UE su merci mai importate negli Stati comunitari ha versato l’importo di €2.480.000 con riserva di richiedere all’Erario la restituzione.
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