Banca dati Memento, Editore Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, di Valerio Villoresi
Una recente pronuncia di merito ha chiarito che il classamento consiste, giuridicamente, nell’assegnazione alla categoria e alla classe appropriate in funzione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare. L’utilizzo concreto dell’immobile risulta, invece, ininfluente ai fini del classamento stesso (CGT 2° Lombardia 26 gennaio 2023 n. 300).
Massima
Il classamento in materia catastale consiste, giuridicamente, nell’assegnazione alla categoria e alla classe appropriate in funzione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare da classare, e l’utilizzo concreto dell’immobile deve considerarsi ininfluente ai fini del citato classamento.
Il caso
Nel caso oggetto del contendere una contribuente Associazione religiosa con finalità educative ha acquistato, ristrutturato e fuso due appartamenti in zona centrale a Milano. La nuova unità immobiliare è stata realizzata con caratteristiche strutturali destinate ad ospitare una collettività di persone in conformità all’attività istituzionale esercitata. Con dichiarazione DOCFA, la contribuente Associazione a seguito di fusione con cambio di destinazione della due unità immobiliare di categoria A/2 proponeva il censimento in categoria B/1 – Cl. 2 – consistenza m3 1309 – Rendita € 2.095,74. Detto classamento veniva rettificato dall’Ufficio che accertava la diversa categoria catastale A/1 – Cl. 2 – Vani 23,5 – Rendita € 4.268,52. Com’è noto la rendita catastale è definita come il reddito ordinario potenzialmente ritraibile dall’unità immobiliare urbana, calcolato al netto delle spese ordinarie di conservazione e delle eventuali perdite, ed al lordo delle imposte (art. 2 D.Lgs.. 514/48). Ad ogni unità immobiliare urbana viene quindi attribuita, sulla base delle caratteristiche e della destinazione: la categoria e la classe; la relativa rendita catastale, ottenuta moltiplicando la tariffa d’estimo per la consistenza (gruppi catastali A, B e C) oppure per stima diretta (gruppi catastali D ed E).
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in richiamo a Cass. 11 febbraio 2021 n. 3580) ha accolto il ricorso della contribuente con la seguente motivazione: “La categoria catastale B/1, proposta dalla Ricorrente, è relativa a: “Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme”. L’Associazione “xxx”, ai sensi di statuto versato in atti esercita una serie di attività tra le quali la formazione della gioventù patrocinando la costituzione e il mantenimento di collegi universitari. È assolutamente palese che la nuova unità immobiliare, risultante dalla fusione di due preesistenti unità A/2, sia destinata, conformemente alle disposizioni statutarie a convitto”. L’Agenzia del Territorio proponeva appello alla Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Lombardia che con la sentenza in epigrafe ribaltava il verdetto riconoscendo la piena legittimità dell’operato dell’Ufficio.