Banca dati Memento, Editore Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, di Valerio Villoresi
Nel contratto di locazione è pattuita la riduzione dei canoni a fronte del sostenimento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile da parte del conduttore e data la natura dei lavori stessi. In tal caso, non è corretta la compensazione tra canone e spese di ristrutturazione: serve un distinguo tra il canone di locazione “lordo”, da un lato, e le spese di ristrutturazione, dall’altro, con distinto trattamento fiscale delle componenti (CGT 2° Lombardia 16 febbraio 2023 n. 641).
Massima
I redditi fondiari sono redditi presuntivi, o potenziali, che discendono direttamente dal possesso degli immobili. Tali redditi concorrono a formare il reddito imponibile in capo al locatore nel caso di accordo di riduzione del canone annuale a fronte di oneri di ristrutturazione sostenuti dal conduttore.
Il caso
Una contribuente persona fisica con la propria dichiarazione Modello Unico PF ha indicato nel quadro RB il canone derivante dalla locazione di un negozio ubicato in zona periferica a Milano sulla base della previsione contrattuale che prevedeva una riduzione temporanea a fronte di lavori di ristrutturazione a carico dell’inquilino. Il Centro Operativo di Pescara, nell’emettere il proprio avviso di accertamento (a seguito di segnalazione della Direzione Centrale Accertamento) ha rideterminato l’ammontare dei redditi senza considerare la riduzione temporanea di canone con conseguenti maggiore imposte IRPEF ed Addizionale Regionale.