Abrogazione Robin Tax: chiarimenti sugli effetti retroattivi

Banca dati Memento, Editore Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, di Valerio Villoresi

L’abrogazione della “Robin Tax” ha efficacia retroattiva per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2014 e antecedenti notificati dall’Amministrazione finanziaria dopo il 11/02/2015, in quanto la pretesa erariale è stata privata del proprio supporto normativo (CTR Lombardia 11 marzo 2022 n. 955).

Massima

La sentenza della Consulta 11 febbraio 2015 n. 10 non ha efficacia retroattiva per i casi in cui il contribuente ha versato spontaneamente l’imposta quando era vigente la norma impositiva. L’abrogazione della “Robin Tax” ha invece efficacia retroattiva per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2014 e antecedenti notificati dall’Amministrazione finanziaria dopo il 11/02/2015 perché la pretesa erariale è stata privata del proprio supporto normativo.

Il caso

In data 30/09/2015 una Società contribuente inviava la propria dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2015 (periodo d’imposta 1/01/2014- 31/12/2014) nei termini di legge. Nell’anno 2019 l’Agenzia delle Entrate notificava alla Società l’avviso di accertamento oggetto del contendere motivando il proprio operato sulla base della Circolare AE 18 del 2015 nella quale sosteneva l’intervenuta illegittimità costituzionale, rileva che la declaratoria di incostituzionalità della Robin Tax non possa produrre effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti chiusi in data antecedente al 12/02/2015. Con il predetto avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate intimava il pagamento di € 139.708,00 a titolo di Addizionale IRES (Robin Tax) altre alle sanzioni amministrative di €125.737,20.

La Società contribuente presentava ricorso alla CTP di Milano ritenendo non dovuta l’addizionale IRES relativo all’anno 2014. In subordine chiedeva l’annullamento delle sanzioni sia per mancanza del requisito di colpevolezza sia per sopraggiunta incertezza sugli effetti retroattivi della norma tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso della Società contribuente con una motivazione incomprensibile: “[…] conta che non è stato pagato quanto dovuto nell’anno 2014 […].” La Commissione Tributaria Provinciale non ha neppure annullato il capo dell’accertamento che ha irrogato le sanzioni ritenendo quindi colpevole il comportamento del contribuente.

La Società contribuente appellava la sentenza per errata motivazione avendo il Giudice di prime cure male interpretato gli effetti retroattivi della norma che inibivano l’emissione di nuovi avvisi di accertamento dopo la data di pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale. L’atto di appello della società contribuente stigmatizzava anche il comportamento dei Giudici che non hanno disapplicato le sanzioni nonostante l’obiettiva incertezza della norma tributaria riscontrabile dal tenore della giurisprudenza maggioritaria di merito che già si era pronunciata a riguardo.