Acquisti intracomunitari effettuati da società italiana non iscritta al VIES: considerazioni sulle sanzioni

Banca dati Memento, Editore Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, di Valerio Villoresi

Al centro della disamina, l’accertamento in capo a una società contribuente per mancata iscrizione al VIES. Sotto il profilo procedurale l’AD contesta l’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile sugli acquisti intracomunitari e richiede il versamento dell’IVA assolta con il sistema reverse charge, irrogando sanzioni. Spieghiamo i motivi per cui si ritiene che la pretesa sanzionatoria sia infondata.

Inquadramento

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (d’ora innanzi ADM) con processo verbale del 30 marzo 2022 ha accertato in capo ad una società contribuente la mancata iscrizione al VIES. Sotto il profilo procedurale l’ADM ha contestato l’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile sugli acquisti intra comunitari effettuati negli anni 2019, 2020 e 2021 ed ha richiesto il versamento dell’IVA assolta con il sistema reverse charge irrogando delle sanzioni. Per i motivi che seguono si ritiene che la pretesa sanzionatoria sia infondata.

Quadro normativo

a) Normativa nazionale

Ai sensi dell’art. 35 DPR 633/72, come modificato dall’art. 27 c. 1 DL 78/2010 – convertito dalla L. 122/2010 – il soggetto passivo d’imposta che intende effettuare operazioni intracomunitarie deve chiedere autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, manifestandone la volontà attraverso una procedura specifica finalizzata all’iscrizione nell’archivio informatico (VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni. In particolare, nel Provv. AE 29 dicembre 2010 n. 188376 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate viene specificato che, per coloro che già possiedono un numero di partita IVA, la predetta volontà viene espressa mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate; viceversa, per i soggetti non titolari della predetta posizione IVA, tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione d’inizio di attività, attraverso la compilazione del campo “Operazioni intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche).

b) Normativa comunitaria

La Corte di Giustizia CEE ha approfondito la tematica della valenza dell’iscrizione al VIES, consolidando un orientamento secondo cui, pur dovendosi riconoscere che il “numero d’identificazione sia intrinsecamente connesso allo status di soggetto passivo nell’ambito del regime istituito dalla Sesta Direttiva”, la sua valenza è quella di fornire “la prova dello status fiscale del soggetto passivo” e agevolare “il controllo delle operazioni intracomunitarie”, ma costituisce soltanto “un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all’esenzione dall’IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria ”. Secondo tale orientamento giurisprudenziale la mancanza del numero di identificazione IVA assurge certamente ad elemento di controllo, ma questa “considerazione non può né trasformare un requisito formale in un requisitosostanziale nel sistema comune dell’IVA, né giustificare un diniego dell’esenzione per il mancato rispetto di un requisito formale imposto dal diritto nazionale che attua la Sesta Direttiva”.